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job sharing

 

Job sharing
Job sharing (lett. Condivisione del lavoro) o lavoro ripartito, è un contratto atipico secondo il quale solitamente due persone  si suddividono in due (o più) fasce lavorative un lavoro a tempo pieno(articoli 41-45 del decreto attuativo 276/03).Il contratto di lavoro ripartito deve essere chiaramente distinto dal contratto di part–time; non può quindi dare origine a due rapporti di lavoro distinti. I lavoratori devono informare il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, della distribuzione dell’orario di lavoro. In caso di assenza dei due lavoratori, il datore di lavoro può pretendere legittimamente dall’altro l’adempimento dell’intera prestazione.
Per quanto riguarda le prestazioni previdenziali ed assistenziali e le relative contribuzioni, commisurate alla durata della prestazione lavorativa, i contraenti sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il licenziamento o le dimissioni di uno dei due lavoratori causano l’estinzione del rapporto di lavoro per entrambi, a meno che non siano stabiliti accordi diversi con il datore di lavoro. Il contratto richiede la forma scritta.

Il Job sharing si distingue dal part-time per queste caratteristiche:
  • l’obbligazione in solido tra i due contraenti, che presume inoltre uno stretto rapporto di fiducia fra i lavoratori coobbligati;
  • la ripartizione, in percentuale, dell’orario di lavoro fra i lavoratori interessati, indicando anche il giorno, il mese e l’anno, anche se vi è la possibilità di modificare in qualsiasi momento detta percentuale.
Questa forma contrattuale presenta dei vantaggi per le parti:
  • per i lavoratori: più tempo a disposizione che consente una migliore gestione del tempo libero e quindi anche più tempo da dedicare alla famiglia o allo studio; 

  • per l’impresa: maggiore produttività del lavoro con conseguente calo del fenomeno dell’assenteismo sul posto di lavoro. 

Sussistono pero’ anche dei svantaggi:
  • presuppone un legame fiduciario tra i coobbligati in quanto il datore di lavoro può – in caso di assenza di un lavoratore – pretendere dall’altro la copertura dell’intera prestazione lavorativa. 

  • I lavoratori contraenti, avendo la responsabilità di un unico lavoro, devono necessariamente operare “in simbiosi” trovandosi d’accordo su diversi fronti che vanno dalla pianificazione del lavoro ai turni da effettuare.

da http://www.intrage.it/rubriche/lavoro/contrattifles/jobsharing/index.shtml